coppia

Partner e reciproci obblighi. Differenze tra matrimonio, unioni civili e relazioni non riconosciute. Onori e oneri dei rapporti affettivi.

Nel sistema del diritto civile italiano il rapporto coniugale rappresenta la regola generale delle relazioni affettive. La nostra Costituzione afferma, infatti, che la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio.

Negli anni di adozione della Carta fondamentale, il tipo predominante di matrimonio era quello religioso. La società del tempo, infatti, non guardava di buon occhio le nozze civili o celebrate con riti diversi.

Il tessuto sociale era impregnato della cultura cristiana cattolica e nell’immaginario collettivo la consacrazione del rapporto d’amore doveva realizzarsi sull’altare dinanzi a Dio.

Nel corso degli anni la situazione è lentamente cambiata e la scelta degli sposi è variata. Molte coppie scelgono ancora oggi il matrimonio concordatario, ma molte altre prediligono il rito civile puro.

La mutata sensibilità delle coscienze ha spinto il legislatore a prendere atto dei cambiamenti intervenuti nel modo di vedere le relazioni d’amore. Il nostro sistema ha quindi dovuto adattare la normativa vigente alle nuove esigenze delle coppie di fatto.

Si tratta sostanzialmente delle convivenze more uxorio (ossia secondo le modalità matrimoniali) che fino a qualche tempo fa non avevano alcuna protezione giuridica.

Nel 2016 è stata così adottata la famosa legge sulle unioni civili finalizzata a disciplinare le relazioni che non potevano o non volevano confluire nel matrimonio. L’obiettivo perseguito dal nostro ordinamento è stato quello di riconoscere loro una tutela il più possibile ampia.

In particolare, per espressa affermazione del legislatore, è stata introdotta l’unione civile tra coppie dello stesso sesso intese come formazioni sociali riconosciute dalla Costituzione.

Situazione ancora diversa dal matrimonio e dalle unioni civili è quella delle coppie di fatto senza contratto di convivenza. In tal caso si fa riferimento a due persone dello stesso o di diverso sesso che hanno deciso di non perfezionare il proprio rapporto con il matrimonio o con l’unione civile.

Essi si distinguono anche dai semplici fidanzati perché vivono sotto lo stesso tetto e, quindi, hanno avviato una relazione stabile e duratura (almeno nelle intenzioni).

Tali relazioni non sono disciplinate da apposite norme e, di conseguenza, il convivente di fatto si trova sprovvisto delle tutele riconosciute dal patto matrimoniale e dal contratto di convivenza. In tal caso, dunque, non esistono diritti riconosciuti espressamente dall’ordinamento giuridico se non quelli attribuiti al singolo individuo nella sua qualità di persona.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dall’Avv. Tiziana Costarella